Come noto il DL Rilancio (dl 34/2020) ha previsto all’art. 119 la detrazione del 110% per varie tipologie di interventi edilizi (energetici, sismici, fotovoltaici, ricarica auto elettriche): è stato così introdotto il cosiddetto “Superbonus 110%”. Gli interventi possono essere realizzati anche nelle realtà condominiali.

In merito all’approvazione in assemblea condominiale della delibera sugli interventi coperti da superbonus, il citato art. 119 così recita “Le deliberazioni dell’assemblea del  condominio  aventi  per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli  eventuali  finanziamenti  finalizzati  agli  stessi,   nonche’ l’adesione all’opzione per  la  cessione  o  per  lo  sconto  di  cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti  che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  un  terzo  del valore dell’edificio…..”

Per agevolare quindi l’approvazione in assemblea dei lavori coperti da superbonus, la norma ha previsto una maggioranza ristretta,  ma attenzione: secondo una recente giurisprudenza di merito,  il DL 34/2020 non deroga l’art. 1120 del codice civile sul divieto di innovazioni. Così recita l’art. 1120 c.c. all’ultimo comma: “sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di  un solo condomino”.

Il Tribunale di Milano, pronunciandosi in sede di reclamo ed in veste Collegiale, ha statuito nella pronuncia 35338 del 18 ottobre 2021 che, se i lavori impattano sul decoro architettonico dello stabile, è necessaria l’unanimità dei condomini per l’approvazione della delibera. Il Tribunale cita espressamente l’art. 1120 del cc, norma che, secondo il Collegio Giudicante, non può ritenersi derogata dal DL “Rilancio”.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, tra i lavori approvati nella delibera vi era il cosiddetto “cappotto termico”, che avrebbe comportato una alterazione sia del colore che dell’aspetto delle facciate dell’edificio condominiale.

Tale modifica dell’aspetto estetico della palazzina, secondo il Tribunale di Milano, avrebbe rappresentato una innovazione che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1120 del c.c. può essere deliberata solo all’unanimità dei condomini, rappresentando in concreto una alterazione del decoro architettonico dell’edificio .