Non c’è vincolo pertinenziale tra una abitazione ed un box distante 1,3 km. Lo ha sancito l’Agenzia delle Entrate.

Il vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello “accessorio” può sussistere solo qualora vi siano requisiti di utilità oggettiva per il bene stesso, risultando irrilevante l’utilità soggettiva per il proprietario.

Il principio è stato affermato quale risposta a interpello del 19 gennaio 2022 n. 33. L’Agenzia, in occasione di una compravendita di un’autorimessa, ha escluso la sussistenza del vincolo tra lo stesso box ed una abitazione, distante appunto 1 km e 300 metri.

Secondo l’Agenzia la pertinenza è tale solo se arreca una utilità oggettiva al bene principale e non al suo proprietario, richiamando i principi di cui alla Cassazione n. 11970/2018 e n. 5550/2021.

È quindi irrilevante la motivazione soggettiva del proprietario, in assenza di altri indici oggettivi.

Per l’Agenzia delle Entrate l’onere della prova spetta al contribuente; tale adempimento può risultare molto gravoso, essendo difficile definire una distanza tra due beni che possa essere ritenuta congrua in termini “oggettivi” .

La vicenda insegna anche che non è sempre opportuno fare interpelli all’Agenzia delle Entrate in occasione di operazioni economiche; nello specifico, se l’acquirente della autorimessa avesse evitato di “sollecitare” l’Ente tassatore, probabilmente nessuno avrebbe posto la lente di ingrandimento sulla sussistenza o meno della pertinenzialità tra i due beni