Le fiduciarie saranno obbligate alla predisposizione di un “pubblico registro dei titolari effettivi”.

Con la sentenza n. 6839 del 9 aprile 2024 il Tar Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato all’associazione Assoservizi fiduciari, ai fini dell’annullamento del decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di una serie di altri atti e decreti conseguenziali, sempre relativi al Registro dei titolari effettivi  ed emanati dal MEF e dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Gli atti impugnati erano stati adottati dall’Amministrazione in attuazione delle direttive europee relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

La normativa europea fondante i provvedimenti normativi italiani statuisce l’obbligo per gli Stati membri di ottenere e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust e, in aggiunta, “ad altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelle dei trust”.  La stessa fonte stabilisce come sia altresì necessario che tali informazioni siano rese accessibili a qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse.

Il ricorso al Tar si incardinava quindi su due punti di diritto: la semplicità di accesso alle informazioni sensibili riguardanti la vita del trust e l’inserimento del mandato fiduciario all’interno del calderone di “istituto giuridico affine”.

La Corte di Giustizia era già precedentemente intervenuta sulla prima questione, specificando che l’accesso del pubblico al registro dei titolari effettivi è limitato ai soli casi in cui si possa dimostrare un legittimo interesse.

Il Tar del Lazio ha sovvertito l’indirizzo giurisprudenziale italiano precedentemente maggioritario: il mandato fiduciario e il vincolo di destinazione sono ora considerati “istituti giuridici affini al trust”, al pari delle fiducies francesi e lussemburghesi. Verranno quindi ricomprese in questo ampio novero di figure anche tipologie di mandato che trasferiscono la mera legittimazione ad amministrare i beni.

La sentenza del TAR risulta essere ossequiosa dell’indirizzo europeo che assimila il mandato fiduciario ad un trust, con finalità di contrasto del riciclaggio e come contrasto al terrorismo. Nella stessa sentenza si legge anche, purtroppo, poco “rispetto”  verso la tradizione giurisprudenziale e  dottrinale italiana , che ha sempre sostenuto la differenza fra i due istituti.

Quale destino per i trust ed i negozi fiduciari dopo l’allineamento ai “desiderata” europei ?