Può succedere che si abbia difficoltà a onorare le rate del mutuo ottenuto dalla Banca, magari per finanziare l′acquisto di un immobile o la propria attività. Non è infrequente che, in casi come questo, il mutuatario in difficoltà chieda allo stesso Istituto mutuante l′erogazione di un nuovo mutuo, finalizzato ad estinguere il debito pregresso. Deve quindi ritenersi valido o no il mutuo solutorio e cioè il contratto di mutuo utilizzato per il ripianamento di esposizioni debitorie pregresse presso la stessa banca mutuante? La giurisprudenza ha oscillato, ritenendo, in alcuni casi nullo il mutuo solutorio e qualificandolo come un contratto simulato oppure illecito. In altri casi si è negata la vera e propria natura di mutuo, qualificando l′operazione, piuttosto, come pactum de non petendo ad tempus. Ha messo ordine la Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 5841/2025. Le questioni sottoposte all′attenzione delle Sezioni Unite hanno riguardato: a) la validità del mutuo solutorio; b) la sua eventuale natura di titolo esecutivo dello stesso; c) la possibilità di considerare valido un mutuo al caso in cui l′erogazione delle somme sia destinata al ripianamento delle passività mediante giroconto effettuato dalla banca senza attività e senza il consenso espresso del mutuatario. Le Sezioni Unite hanno confermato l′orientamento prevalente, riconoscendo la validità del mutuo solutorio, sulla base del seguente principio: l′accredito delle somme sul conto corrente rappresenta il momento in cui il mutuatario ne acquisisce la disponibilità giuridica. Tale disponibilità, sebbene le somme erogate non siano utilizzate direttamente dal mutuatario, sussiste sin dal momento dell′accredito sul conto corrente, legittimando la qualificazione dell′operazione come mutuo, anche quando le somme erogate sono destinate all′estinzione di debiti preesistenti. Per le Sezioni Unite l′accredito sul conto corrente del mutuo è sufficiente a integrare il trasferimento delle somme in capo al mutuatario, rendendole giuridicamente a sua disposizione. La destinazione delle somme al pagamento di debiti preesistenti non influisce pertanto sulla validità del contratto di mutuo, che si perfeziona con l′erogazione delle somme al mutuatario e la sua assunzione dell′obbligo di restituzione. La destinazione delle somme non è un elemento costitutivo del contratto, ma un atto successivo che dipende dall′accordo tra le parti. Pertanto, la destinazione delle somme ad estinzione di debiti preesistenti della banca erogante non comporta la nullità del mutuo. La validità del contratto dipende dalla presenza degli elementi essenziali del mutuo e non dalla sua finalità. La disponibilità giuridica della somma erogata si perfeziona nel momento in cui la banca accredita l′importo sul conto del mutuatario, anche qualora l′utilizzo successivo sia destinato al pagamento di debiti preesistenti. Di conseguenza, l′operazione di mutuo solutorio si conclude validamente con l′accredito, indipendentemente dalle modalità di utilizzo successivo delle somme. Ne consegue che tale contratto, soddisfacendo i requisiti previsti dall′art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo. Il mutuo è valido anche quando il ripianamento delle passività preesistenti avviene mediante giroconto disposto autonomamente dalla banca, ossia in assenza di specifiche istruzioni del mutuatario: tale accredito non si esaurisce in una mera operazione contabile, ma incide sulla situazione patrimoniale del mutuatario, determinando il perfezionamento del mutuo indipendentemente dalla successiva destinazione delle somme. La movimentazione delle somme operata in autonomia dalla banca non pregiudica la validità del contratto. In sintesi, la disponibilità giuridica delle somme erogate, anche qualora esse siano immediatamente destinate al ripianamento di debiti pregressi, è sufficiente a perfezionare il contratto di mutuo. Ovviamente la patente di legittimità del mutuo solutorio non va considerata in modo acritico: se dovessero emergere frodi o comportamenti irregolari, il giudice dovrà valutare, caso per caso, l′eventuale inefficacia dell′operazione, senza tuttavia incidere necessariamente sulla validità del mutuo.