La Cassazione a Sezioni Unite, con una recente pronuncia, ridisegna il perimetro dell′azione revocatoria ordinaria. Secondo l′art. 2901 c.c. : "il creditore anche se il credito è soggetto a condizione o a termine può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni , quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l′atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l′atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione .. (omissis)" Si è a lungo dibattuto su cosa si intendesse per atto dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, in particolare su cosa si intendesse per dolo del debitore. Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalla Cassazione civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025, secondo la quale: "In tema di azione revocatoria, quando l′atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l′atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l′atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell′obbligazione, al fine d′impedire o rendere più difficile l′azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell′intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro". In poche parole, la prova per il creditore procedente che agisce in revocatoria diviene più difficile nell′ipotesi in cui il debitore abbia disposto del suo patrimonio in qualsiasi momento antecedente al sorgere del credito. In questa ipotesi servirà infatti dimostrare in modo rigoroso l′esistenza di una strategia, che vede direttamente coinvolto anche il terzo, oltre al futuro debitore, finalizzata a sottrare il patrimonio di quest′ultimo dalla disponibilità del creditore. La qualità di creditore, va precisato, è intesa in senso ampio; il credito però deve essere esistente anche se soggetto a termine o condizione. Non assume rilevanza che il credito abbia i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità e non è nemmeno necessario che il credito sia stato accertato in via giudiziaria La Cassazione ha ribadito che, per l′esercizio dell′azione revocatoria ordinaria è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell′anteriorità del credito rispetto all′atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge. Se la sottile linea rossa dell′insorgere del credito è stata superata, per il creditore sarà possibile esercitare l′azione revocatoria fornendo la prova della semplice conoscenza, nel debitore, del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore. Ai fini del "consilium fraudis" non sarà quindi necessaria la dimostrazione dell′intenzione di nuocere al creditore ma sarà sufficiente la prova della consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l′atto di disposizione il debitore abbia diminuito il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori. La prova relativa, in queste ipotesi, potrà essere data anche mediante presunzioni.