24-12-2024

Accordi di separazione e divorzio. Benefici fiscali anche per trasferimenti immobiliari ai figli

trasferimenti immobiliari nella crisi familiare

Separazione o divorzio: sono esenti da tassazione i trasferimenti patrimoniali effettuati da un coniuge verso l′altro in esecuzione degli accordi di separazione o dello scioglimento del vincolo matrimoniale, anche nell′ambito immobiliare. I trasferimenti di immobili disposti e realizzati in sede di un accordo di separazione/divorzio sono quindi esenti da ogni tassa ed imposta di bollo, di registro ed ipocatastale . Questi atti godono di un′apposita esenzione fiscale che prescinde anche dal regime patrimoniale dei coniugi. I trasferimenti di tutti i beni disposti dai coniugi sono esenti da imposte se funzionali, nel contesto del procedimento di separazione o divorzio, purchè finalizzati alla risoluzione della crisi e, ovviamente, in assenza di finalità elusive. Così recita l′art. 19 della L. 6/3/1987 n. 74: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sono esenti dall′imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa." L′esenzione di cui all′art. 19 della L. n. 74/1987 si applica a tutti gli atti di trasferimento immobiliare relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, e non solamente a quelli attuativi degli obblighi connessi al godimento della casa familiare, all′affidamento della prole, al suo mantenimento o a quello del coniuge. Quali atti, effettivamente, scontano i benefici fiscali dell′art. 19? Solo gli atti tra coniugi o anche quelli nei confronti dei figli? Al riguardo, va osservato che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 10 maggio 1999 n. 154 ha individuato la finalità della L. n. 74 del 1987, art. 19 nell′esigenza di "agevolare l′accesso alla tutela giurisdizionale" nei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè nei provvedimenti di separazione personale dei coniugi. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, l′agevolazione di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, ha la finalità di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà, mobiliare o immobiliare, all′uno o all′altro di essi, o in favore dei figli. (Cass. civ., Sez. V, Sent.17/02/2016, n. 3110; Cass. civ., Sez. I, Ord., 06/03/2019, n. 6522) Anche la giurisprudenza della sezione tributaria della Corte ha riconosciuto l′applicabilità dell′esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, "a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell′intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all′uno o all′altro coniuge o anche in favore dei figli". Quindi i benefici fiscali si estendono anche ai trasferimenti immobiliare nei quali gli effetti finali siano favorevoli direttamente ai figli. Il beneficio fiscale relativo agli atti del giudizio divorzile e di separazione è infatti volto a tutelare anche l′esigenza di agevolare in tempi brevi una soluzione idonea a garantire l′adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario dei figli, cioè ad assolvere i doveri del loro mantenimento, doveri che possono realizzarsi anche con atti di cessione a loro favore, di immobili. Questa esenzione totale si applica a tutti i trasferimenti che vengono eseguiti o programmati dai coniugi purché vengano contemplati espressamente nell′accordo di separazione/divorzio. L′esenzione non opera però quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione. Ugualmente devono considerarsi vietate le manovre meramente elusive della norma, che rischiano di essere recuperate a tassazione piena, con le relative sanzioni.