Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). Il diritto alla garanzia non è però illimitato ed il compratore deve fare molta attenzione, se non vuole perderlo. Il compratore ha infatti l′onere di denunciare i vizi rinvenuti entro il termine di otto giorni dalla scoperta (art. 1495 c.c.). Se si tratta vizi occulti, il termine decorre dalla loro scoperta. La denuncia non è necessaria solo nel caso in cui il venditore abbia riconosciuto l′esistenza dei vizi o li abbia occultati Se si tratta di vizi riconoscibili (secondo le nozioni di comune esperienza), il termine decorre dal momento in cui sia stato possibile acquisire, secondo i criteri di buona fede e normale diligenza, la loro conoscenza certa e completa. La scoperta del vizio può anche avvenire gradatamente ed in tempi diversi, magari all′esito di un accertamento tecnico preventivo. L′acquirente ha l′onere di dimostrare la tempestività della avvenuta denuncia, in quanto la stessa è una vera e propria condizione necessaria per incardinare l′azione. Lo ha ribadito la Cassazione nell′ordinanza del 22 novembre 2022, n. 34290. Quali le conseguenze della mancata tempestiva denuncia? L′acquirente che non rispetta il termine di otto giorni si vede preclusa sia la possibilità sia dell′azione di risoluzione della compravendita o riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.) sia l′azione risarcitoria (art. 1494 c.c.). Ovviamente la questione assume rilievo solo nel momento in cui il debitore eccepisca la tardività della denuncia; è quindi consigliabile che l′acquirente si precostituisca da subito un mezzo di prova comodo da poter utilizzare nell′eventuale giudizio. La comunicazione in realtà non richiede speciali formalità, potendo essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione, anche oralmente. Sebbene la denuncia possa perfezionarsi, ad esempio, anche telefonicamente (Cass. SU n. 328 del 1991; Cass. n. 5142/2003), ai fini della prova da utilizzare successivamente in giudizio è opportuno che sia presentata per iscritto, con uno strumento tempestivo e veloce (telegramma, raccomandata a/r prioritaria, Posta elettronica certificata). Non è da escludere però che la prova possa essere raggiunta attraverso testimoni. Una volta effettuata la denuncia in termini tempestivi, il compratore non deve dormire sugli allori: l′azione di garanzia contro il venditore si prescrive infatti entro un anno dalla consegna del bene (art. 1495 c.c.) . Per completezza si precisa che il compratore può sempre far valere la garanzia, qualora sia stato convenuto in giudizio per l′esecuzione del contratto e quindi oltre il termine annuale. La condizione è però che abbia denunciato il vizio entro gli otto giorni ed entro un anno dalla consegna. La possibilità concessa al compratore in questa ultima ipotesi è da intendersi come facoltà non soltanto di opporre un′eccezione in senso tecnico, ma anche di proporre una vera e propria domanda riconvenzionale.